Art. 22.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'articolazione delle strutture centrali e periferiche del Corpo di polizia penitenziaria e le relative competenze, nonché di introdurre ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo, con particolare riguardo al conferimento di funzioni dirigenziali, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge e, in particolare, dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è affidata la competenza su tutte le materie concernenti il medesimo Corpo nonché l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della dotazione di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

          b) la gestione delle risorse finanziarie e strumentali attribuite al Corpo di polizia penitenziaria è demandata alla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, fino a quando il medesimo Corpo non potrà disporre di personale appartenente ai ruoli tecnici previsti dell'articolo 20;

          c) l'articolazione periferica del Corpo di polizia penitenziaria deve essere realizzata, nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, con l'istituzione dei comandi regionali e, in ambito provinciale, presso ogni circondario di tribunale, con l'istituzione dei comandi nucleo operativo e presso ogni istituto, scuola e servizi, dei comandi di reparto;

 

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          d) il comando regionale ha competenza su tutti i servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria ed esercita il coordinamento delle attività devolute ai comandi nucleo operativo e ai comandi di reparto;

          e) il comandante regionale è un dirigente superiore o un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria posto alle dipendenze funzionali del provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

          f) la direzione delle scuote del Corpo di polizia penitenziaria è affidata a un dirigente superiore o a un primo dirigente del medesimo Corpo;

          g) la dotazione organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilita sulla base delle effettive esigenze operative di ogni singolo servizio.